Puglia in zona arancione: come comportarsi dal 26 aprile

Puglia in zona arancione: come comportarsi dal 26 aprile

Dettagli della notizia

Da lunedì 26 aprile 2021 la Puglia è inserita in zona arancione per un periodo di 15 giorni, fatta salva una nuova classificazione, come disposto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2021-Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta

SPOSTAMENTI

  • È vietato circolare dalle 22:00 alle 5:00
  • È consentito spostarsi all'interno del comune verso un'abitazione privata, una sola volta al giorno, per massimo 4 persone, oltre figli minori di 18 anni, persone con disabilità o non autosufficienti
  • È vietato spostarsi fuori dal proprio comune - sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia
  • È vietato spostarsi fra regioni - salvo per chi è in possesso della certificazione verde Covid-19 (rilasciata a completamento del ciclo vaccinale - validità 6 mesi, ad avvenuta guarigione da Covid 19 - validità 6 mesi, con tampone negativo - validità 48 ore dall'esecuzione del test)

Sono consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute o comprovate necessità, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, giustificandoli con autocertificazione. Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre consentito dalle 5 alle 22.

RISTORAZIONE

  • Ristoranti, gelaterie e pasticcerie sono chiusi. È consentito il servizio a domicilio e, fino alle 22l'asporto
  • bar sono chiusi. È consentito il servizio a domicilio e, fino alle 18, l'asporto

SCUOLA

A seguito di emanazione dell'Ordinanza n. 121 del 2021 del Presidente della Regione Puglia,

dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, e nello specifico è assicurato in presenza:

  • lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia art. 2 D.Lgs 65/2017 (nidi e micronidi, sezioni primavera, ecc.) 
  • lo svolgimento dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado
  • lo svolgimento dell'attività didattica garantito ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca delle scuole secondarie di secondo grado, adottando forme flessibili nell'organizzazione
  • Resta sempre salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali

In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire:

  • la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni. Eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla motivata valutazione del Dirigente scolastico

➡️ Consulta il testo completo dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 2021

ATTIVITÀ MOTORIA E ATTIVITÀ SPORTIVA

  • È consentito svolgere attività sportiva di base all'aperto e presso centri sportivi all'aperto, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento
  • Tutte le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali sono sospese -  fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP
  • Gli sport di contatto, definiti nell’apposito decreto del Ministro dello sport sono sospesi. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale
  • È consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

  • negozi sono aperti
  • servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, centri estetici) sono aperti

ALTRE ATTIVITÀ

  • Vietate sagre e feste. Musei, cinema e teatri sono chiusi.
  • Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento

ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI

Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale).

Nei casi di attività indifferibili e in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, pertanto gli stessi possono avvenire esclusivamente previa prenotazioni di appuntamenti e sempre mantenendo un’adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l’utenza.

 

PER APPROFONDIRE:

Consulta le Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo per la ZONA ARANCIONE al seguente link 

➡️ FAQ - Disposizioni valide sul territorio Nazionale

  • decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 - Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

     

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